CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Disposizioni Generali, oggetto della fornitura.
(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) disciplinano tutte le attività di fornitura e di vendita da parte di PRIMA CER SRL, di seguito indicata “il Venditore”, dei Beni indicati nell’offerta o nella conferma di vendita, fatto salvo quanto diversamente convenuto per iscritto dal venditore con ciascun cliente acquirente, di seguito indicato “il Compratore”.
(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e il Compratore senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
(c) Con l’emissione e/o inoltro da parte del Compratore dell’ordine e/o con l’accettazione dell’offerta il Compratore accetta le presenti Condizioni Generali di Vendita.
2. Offerte e Ordini.
(a) Le offerte del Venditore sono da considerarsi sempre soggette a riconferma finale del Venditore, anche dopo l’accettazione da parte del Compratore, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi, ai termini di pagamento e ai termini di consegna.
(b) Gli ordini effettuati dal Compratore non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine, l’emissione della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
(c) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte del Compratore. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
3. Prezzi e Termini di Pagamento.
(a) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
(b) Le offerte sono da considerarsi F.co partenza deposito del Venditore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
4. Termini di Consegna.
(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nell’offerta o nella conferma d’ordine.
(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto.
5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.
(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, il Compratore dovrà immediatamente:
(i) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nel documento di consegna; (ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nell’offerta o nella conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità nel documento di consegna.
(b) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta al documento di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.
(c) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dal Compratore.
6. Termini di Garanzia.
Il Venditore non è responsabile per danni nei confronti del Compratore, a meno che questo non sia richiesto dalle leggi vigenti o appaia in un accordo scritto.
Sono esclusi danni generici, speciali o incidentali, come pure i danni che conseguono dall’uso o dall’impossibilità di usare i Prodotti.
7. Limitazione della Responsabilità.
(a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente articolo 5, al Compratore non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dal Compratore in conseguenza dell’uso, del mancato uso, o dell’inserimento dei Prodotti in altri prodotti.
(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
8. Riserva di Proprietà.
(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui il Compratore non abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo pattuito degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento il Compratore conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

(b) Sino al momento dell’integrale pagamento del prezzo pattuito, il Compratore non potrà alienare e/o concedere i Beni in garanzia a terzi e dovrà informare immediatamente per iscritto il Venditore nel caso in cui i Beni siano fatti oggetto da parte di terzi di pignoramento, sequestro o ogni altra misura conservativa o cautelare. I costi per l’eliminazione di tali misure saranno a carico del Compratore. In caso di inadempimento da parte del Compratore ai propri obblighi di pagamento o di deterioramento della propria situazione finanziaria, il Venditore ha diritto ad ottenere l’immediata restituzione dei Beni oggetto di riserva di proprietà.
9. Clausola risolutiva espressa
Il Venditore avrà facoltà di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., il contratto/ordine, mediante semplice comunicazione scritta, in caso di:
a) ritardo del Compratore nel pagamento della merce, eccedente i 7 (sette) giorni; o
b) violazione degli obblighi di cui all’art. 5;
c) deterioramento delle condizioni patrimoniali / finanziarie del Compratore tali da compromettere la regolare garanzia del credito; o c) liquidazione, cessazione di attività o stato di insolvenza del Compratore, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito con i creditori).
10. Obbligazioni.
Tutte le obbligazioni assunte dal Compratore si devono intendere estese e riferite anche ai suoi eredi, successori ed eventuali aventi causa; peraltro la vendita o la cessione o la locazione dell’azienda del Compratore determineranno la scadenza di tutto il debito per capitale ed accessori.
11. Legge Applicabile.
(a) Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla legge Italiana, salvo quanto previsto dal punto c) che segue.
(b) Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, e, per quanto in essa non previsti, dai Principi UNIDROIT per i Contratti Internazionali, nonché, per quanto in essi non previsto, dalla normativa italiana con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
(c) Nel caso di vendita internazionale, la riserva di proprietà prevista dall’art. 8 delle presenti Condizioni generali di Vendita si intende soggetta alla legge tedesca.
12. Arbitrato. Foro Competente.
(a) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da n. 1 arbitro nominato secondo detto Regolamento. L’arbitro deciderà secondo diritto. Luogo dell’arbitrato sarà Modena. Lingua dell’arbitrato sarà l’italiano.
(b) Nel caso di controversia non compromettibile in arbitrato, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Modena.
(c) Resta altresì inteso che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza dell’organo arbitrale di cui al precedente paragrafo (a) ovvero alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo (b) per agire in giudizio nei confronti del Compratore, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.
13. Disposizioni Finali.
(a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano.